La Direttiva Elettrica europea, all’interno del pacchetto di misure “Energia pulita per tutti gli europei”, mette in evidenza l’importanza dei consumatori nella transizione energetica. La direttiva sottolinea la necessità che i consumatori abbiano accesso a informazioni chiare sui loro diritti riguardo al mercato e alla fornitura di energia, al fine di rendere le offerte confrontabili e facilitare il cambio di fornitore. In linea con queste considerazioni, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha pubblicato una delibera che introduce nuove disposizioni riguardo agli oneri relativi al recesso anticipato dai contratti di energia elettrica e al rinnovo delle condizioni economiche per i contratti di luce e gas.
La delibera si concentra su due punti principali: gli oneri di recesso anticipato e gli obblighi informativi per garantire una maggiore trasparenza da parte degli operatori nel settore dell’energia. Per quanto riguarda il primo punto, la delibera stabilisce che il diritto di recesso non può comportare penali o spese di chiusura nel caso in cui il consumatore decida di cambiare fornitore tramite un nuovo fornitore. Inoltre, il gestore della fornitura non può richiedere un preavviso superiore a un mese nel caso in cui il cliente decida di interrompere la fornitura.
Per quanto riguarda gli oneri di recesso, esistono alcune eccezioni alla regola. Ad esempio, le clausole di recesso possono essere introdotte nei contratti energetici che riguardano imprese connesse in bassa tensione con più di 50 dipendenti o con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro. Inoltre, nei contratti a tempo determinato con prezzo fisso, l’onere di recesso può essere applicato solo alla prima scadenza delle condizioni economiche stabilite, a condizione che sia stato indicato nel documento informativo e comunicato al cliente prima della stipula del contratto.
È importante sottolineare che non è consentito applicare oneri di recesso nel caso in cui l’interruzione della fornitura sia causata da una modifica unilaterale del contratto da parte del venditore di luce o gas. Questa regola si applica anche nel caso in cui il cliente decida di recedere successivamente all’applicazione della modifica e prima della scadenza del contratto o del primo periodo di vigenza delle condizioni economiche a prezzo fisso.
Per quanto riguarda gli obblighi informativi, la delibera richiede ai fornitori di energia di essere trasparenti riguardo agli oneri di recesso anticipato. Nelle Schede sintetiche delle offerte, il venditore dovrà fornire dettagliate indicazioni sulle penali, che dovranno essere specificamente approvate e sottoscritte dal cliente finale. Inoltre, il fornitore dovrà comunicare la somma di denaro richiesta per il recesso anticipato nella proposta di contratto e nel contratto stesso.
Arera definisce i termini della trasparenza, stabilendo che l’onere di recesso deve essere specificamente approvato e sottoscritto dal cliente finale. Inoltre, il venditore è tenuto a specificare che la somma di denaro indicata nel contratto rappresenta un importo massimo, che potrebbe essere ridotto in base alla perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato del cliente finale. In altre parole, la somma richiesta non può superare la perdita economica subita dal fornitore a causa dello scioglimento anticipato del contratto.
In conclusione, la nuova delibera di Arera introduce importanti disposizioni riguardo agli oneri di recesso anticipato e agli obblighi informativi per garantire una maggiore trasparenza nel settore dell’energia. Queste misure mirano a proteggere i diritti dei consumatori e a favorire una maggiore concorrenza nel mercato energetico.