Il nuovo provvedimento di Arera per la regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl nel periodo 2024-2027
Arera ha pubblicato una delibera che definisce i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl per il prossimo periodo di regolazione, che va dal 2024 al 2027. Questo provvedimento rappresenta un quadro di sostanziale stabilità rispetto ai criteri attualmente in vigore.
Durante il periodo regolatorio di quattro anni, l’Arera ha confermato i principi generali per il riconoscimento dei costi di capitale e dei costi operativi. Tuttavia, la valutazione sull’opportunità di estendere anche al servizio di rigassificazione del Gnl i criteri di riconoscimento dei costi basati sull’approccio ROSS sarà rimandata al prossimo periodo regolatorio.
Inoltre, l’Arera ha proposto di allineare, quando possibile e opportuno, i criteri generali di riconoscimento dei costi per il servizio di rigassificazione con quelli definiti per la regolazione ROSS e per il servizio di stoccaggio del gas, che presentano caratteristiche economiche simili.
Per quanto riguarda i corrispettivi per il servizio di rigassificazione, l’Arera ha proposto di confermare la struttura tariffaria e le modalità applicative attuali, in linea con le condizioni economiche di accesso alla capacità di rigassificazione disciplinate nel TIRG (Testo Integrato delle Regole di Gestione).
Per quanto riguarda i meccanismi di copertura dei ricavi di riferimento, l’Arera ha proposto di confermare sostanzialmente la disciplina vigente in materia di fattore di copertura dei ricavi. Tuttavia, per tener conto delle mutate condizioni di mercato, è stata introdotta la possibilità di includere nella formula di calcolo del fattore di copertura dei ricavi il caso in cui i ricavi effettivi siano superiori ai ricavi riconosciuti. In questo caso, sarà previsto uno sharing dei ricavi a favore del sistema, pari alla quota percentuale di ricavo soggetta a garanzia.
Inoltre, per quanto riguarda il fondo destinato ai nuovi terminali di rigassificazione, eventuali eccedenze saranno versate sul conto “Oneri impianti di rigassificazione” presso la Cassa, al fine di coprire le esigenze di finanziamento dei fattori di copertura dei ricavi di tutti i terminali di rigassificazione.
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