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giovedì, Gennaio 23, 2025
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Proroga sospensione bollette aree alluvionate: Arera estende termine al 31 ottobre

Sospensione dei pagamenti delle bollette: scadenza prorogata fino al 31 ottobre

Il 31 agosto è la data originaria per la sospensione dei pagamenti delle bollette di luce, acqua, gas e rifiuti nelle zone colpite dall’alluvione dello scorso maggio in Emilia-Romagna e nelle Marche. Tuttavia, Arera ha concesso un’ulteriore proroga fino al 31 ottobre, previa richiesta al proprio gestore.

Cos’è la sospensione e come funziona?

Il “Decreto Alluvione” ha incaricato l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) di definire le modalità di sospensione dei pagamenti delle bollette. Secondo una delibera di giugno, i pagamenti possono essere sospesi automaticamente, senza interessi, dal 1° maggio al 31 agosto. Questa misura riguarda i comuni e le frazioni elencati nell’Allegato 1 del Decreto-Legge 61/23.

Le somme dovute saranno rateizzate senza interessi per 12 mesi, seguendo la periodicità abituale delle fatture. Le rate minime sono di 20€, ma gli utenti possono anche scegliere di non aderire alla rateizzazione. Al termine della sospensione, il gestore di ogni servizio dovrà comunicare l’importo non saldato e il piano rate, ricordando anche la possibilità di pagare senza suddivisione in rate o di optare per una rateizzazione diversa.

La proroga

Con una delibera del 3 agosto, Arera ha introdotto la possibilità di richiedere una proroga della sospensione dei pagamenti fino al 31 ottobre, ma solo su specifica richiesta. Questa proroga è disponibile per le forniture legate ad abitazioni o sedi danneggiate dagli eventi alluvionali. La richiesta deve essere inviata entro il 31 agosto, o comunque prima della conclusione della sospensione, seguendo le indicazioni presenti sui siti dei gestori. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l’utenza serve una abitazione o sede danneggiata a causa dell’alluvione di maggio 2023, e devono essere indicati gli elementi identificativi del contratto.

È importante sapere che i gestori devono accettare le richieste di proroga conformi alla delibera, anche se pervenute dopo il 31 agosto ma prima della fine della sospensione.

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