È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile, il decreto (decreto 3 marzo 2023) che consentirà alle imprese di rateizzare le bollette di luce e gas. Questa misura è stata prevista dal DL 176/2022, decreto Aiuti-quater, ma mancava ancora il decreto attuativo per renderla effettivamente applicabile.
Il decreto illustra le modalità semplificate per la formulazione delle domande di rateizzazione degli importi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzati per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.
Per richiedere la rateizzazione del debito delle bollette di luce e gas, le imprese devono presentare un’apposita istanza ai fornitori, secondo le modalità semplificate stabilite dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
È importante notare che scegliere di rateizzare le bollette comporta la rinuncia ai crediti d’imposta luce e gas riconosciuti alle imprese nel quarto trimestre 2022.
La procedura per ottenere la rateizzazione prevede l’intervento sia dell’impresa che del fornitore di servizio luce e gas. Le imprese con utenze in Italia possono richiedere la rateizzazione degli importi indicati nelle bollette di luce e gas. I fornitori sono tenuti a rateizzare l’importo eccedente della bolletta, e devono riportare questa possibilità nelle bollette stesse.
L’importo eccedente della bolletta è la differenza tra il corrispettivo per la componente energetica risultante dalla bolletta riferita ai consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, e l’importo medio contabilizzato del periodo di riferimento.
L’istanza di rateizzazione deve essere presentata entro 15 giorni dall’emissione della bolletta, e deve essere inviata via PEC al fornitore. Nel caso in cui ci sia stato un cambio di fornitore tra il periodo di riferimento e il periodo di cui si richiede la rateizzazione, spetta al fornitore attuale verificare l’importo medio contabilizzato del periodo di riferimento.
L’impresa deve allegare all’istanza una copia delle bollette del periodo di riferimento. Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il fornitore propone un piano di rateizzazione all’impresa, indicando l’ammontare degli importi dovuti, l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, le date di scadenza delle rate e la ripartizione delle stesse, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.
L’impresa ha 10 giorni per aderire al piano di rateizzazione, presentando il contratto di assicurazione sul credito rateizzato e l’attestazione del pagamento dell’importo della bolletta non rateizzabile.
Il piano di rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate entro 10 giorni dal termine previsto nel piano stesso. In questo caso, l’impresa sarà tenuta a versare l’intero importo residuo dovuto in un’unica soluzione entro i successivi dieci giorni.
Infine, è importante ricordare che scegliere di rateizzare le bollette comporta la rinuncia ai crediti d’imposta luce e gas riconosciuti alle imprese nel quarto trimestre 2022.