Novità per i contratti di energia: oneri di recesso anticipato e obblighi informativi in caso di rinnovo. Cambiano i termini di preavviso per le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali.
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha aggiornato la regolazione vigente in materia di oneri di recesso anticipato dei clienti finali di energia elettrica e obblighi informativi in caso di rinnovo delle condizioni economiche nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale.
Oneri di recesso anticipato dei clienti finali di energia elettrica
Il decreto legislativo 210/21 ha stabilito che i clienti domestici e le piccole imprese non siano soggetti ad alcun onere di recesso anticipato. Tuttavia, il fornitore di energia può imporre il pagamento di una somma di denaro solo in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato o a prezzo fisso, a condizione che tale onere sia stato indicato nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto e nel contratto stesso. Inoltre, la somma richiesta deve essere proporzionata alla perdita economica subita dal fornitore.
La delibera di Arera del 6 giugno scorso ha stabilito che il fornitore può prevedere oneri di recesso solo nei contratti di energia elettrica a durata determinata e a prezzo fisso. Inoltre, l’obbligo informativo impone al fornitore di comunicare al cliente finale la somma di denaro richiesta per il recesso anticipato, specificando che tale importo costituisce un importo massimo.
Rinnovo con modifica delle condizioni economiche nei contratti di luce e gas
La delibera ha introdotto specifici obblighi informativi in caso di rinnovo (con modifica) delle condizioni economiche nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale. Il fornitore deve inviare una comunicazione scritta al cliente finale con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche. La comunicazione deve contenere informazioni sulle nuove condizioni, la data di scadenza delle precedenti condizioni, la stima della nuova spesa annua e i termini per comunicare l’eventuale non accettazione del rinnovo.
Termini di preavviso per le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali in caso di “repricing” al ribasso
Fino al 30 giugno 2023, i fornitori di energia non possono apportare variazioni unilaterali ai contratti. Tuttavia, per consentire una rapida riduzione dei prezzi al cliente finale, è stata introdotta una norma transitoria che permette al fornitore di comunicare una variazione unilaterale delle condizioni economiche con un preavviso di un mese anziché tre, nel caso in cui comporti una diminuzione dei corrispettivi previsti in contratto.
Questi aggiornamenti normativi mirano a garantire una maggiore trasparenza e tutela per i clienti finali di energia elettrica e gas naturale.