**Chiarimento ARERA: Credito d’imposta energia e gas**
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha recentemente fornito un chiarimento riguardo all’attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Aiuti in merito all’obbligo dei fornitori di energia di rispondere alle richieste dei clienti finali anche dopo il 29 agosto. Inoltre, ha chiarito le disposizioni del Decreto Legge Aiuti-bis del 9 agosto 2022.
**Comunicazione per ottenere il credito d’imposta**
L’ARERA ha ricevuto diverse richieste di chiarimento riguardo alla comunicazione delle informazioni necessarie per ottenere il credito d’imposta. Tale comunicazione deve essere inviata dal venditore di energia elettrica e gas naturale all’impresa che ne fa richiesta. È importante sottolineare che l’impresa deve avere avuto lo stesso fornitore di energia sia nel primo trimestre del 2019 sia nel primo e secondo trimestre del 2022.
**Obbligo di inviare la comunicazione**
In particolare, l’ARERA è stata interrogata sull’obbligo del venditore di inviare la comunicazione prevista dal Decreto Aiuti anche in seguito a richieste pervenute dopo il 29 agosto, che rappresenta il termine ultimo per richiedere il credito d’imposta relativo al periodo scaduto. L’ARERA ha stabilito i contenuti minimi di questa comunicazione e ha il compito di sanzionare eventuali violazioni.
**Chiarimento dell’ARERA**
Dopo aver consultato il Collegio nella riunione dell’ARERA del 4 ottobre 2022, è stato chiarito quanto segue. Con una deliberazione del 29 luglio 2022 (373/2022/R/com), l’ARERA ha introdotto i contenuti minimi della comunicazione che il venditore deve inviare alle imprese richiedenti entro il 29 agosto, come previsto dal Decreto Aiuti. È importante notare che il Decreto Aiuti non stabilisce un termine entro il quale l’impresa interessata deve richiedere le informazioni al proprio venditore, ma il termine del 29 agosto è stato imposto per garantire che le imprese possano disporre tempestivamente delle informazioni necessarie per ottenere il credito d’imposta (che scade il 31 dicembre 2022).
**Obbligo di comunicazione**
Pertanto, i venditori sono tenuti a comunicare le informazioni richieste anche se la richiesta da parte dell’impresa è pervenuta dopo il 29 agosto. I venditori devono agire con la dovuta diligenza, tenendo conto dei tempi tecnici minimi necessari e dell’obiettivo di agevolare l’impresa nella richiesta del credito d’imposta.
**Applicazione delle disposizioni**
Il chiarimento fornito dall’ARERA si applica anche alle disposizioni del Decreto Aiuti-bis, che hanno lo stesso tenore delle disposizioni del Decreto Aiuti.
Con questo chiarimento, l’ARERA mira a garantire che le imprese possano ottenere il credito d’imposta nel modo più agevole possibile, considerando le restrizioni temporali e le difficoltà che potrebbero aver reso difficile la formulazione delle richieste entro i termini indicati.
Per ulteriori informazioni e dettagli, si consiglia di consultare il sito web ufficiale dell’ARERA.