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giovedì, Gennaio 23, 2025
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Chiarimenti di Antitrust e ARERA sui contratti di gas e luce: Limitazioni per gli operatori

L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) e l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) hanno recentemente fornito delle indicazioni chiare riguardo alle variazioni unilaterali dei contratti da parte degli operatori di luce e gas. Queste variazioni si verificano quando gli operatori comunicano agli utenti un aumento dei prezzi o dei cambiamenti nei servizi offerti. Questa pratica, comune non solo nel settore dell’energia, ma anche nella telefonia, ha coinvolto molti utenti negli ultimi tempi.

Secondo una nota pubblicata sul sito dell’AGCM, “l’aumento incontrollato dei prezzi dell’energia e lo stato di incertezza generale causato dalle tensioni internazionali stanno coinvolgendo sia i consumatori che gli operatori del settore energetico, traducendosi talvolta in iniziative che possono configurarsi come pratiche commerciali scorrette o violazioni della regolazione di settore”. L’AGCM fa riferimento ai casi in cui gli operatori hanno comunicato un aumento del prezzo previsto dal contratto.

La situazione è regolamentata dal DL Aiuti bis, che ha sospeso fino al 30 aprile 2023 le clausole contrattuali che consentono le modifiche unilaterali dei contratti per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale. Inoltre, il decreto rende inefficaci i preavvisi comunicati prima della sua entrata in vigore, a meno che le modifiche preannunciate non siano già state perfezionate.

L’AGCM ha precisato che la variazione del prezzo non è possibile, in quanto rientra nell’ambito di applicazione del DL Aiuti bis. Tuttavia, sono validi i rinnovi delle condizioni economiche, che consistono nel concludere un nuovo contratto alle stesse condizioni del precedente.

Diversamente, se il venditore propone offerte a prezzi superiori ai già clienti che, se non accettate, portano alla risoluzione del contratto per “eccessiva onerosità”, gli operatori possono risolvere il contratto previa pronuncia giudiziale. Tuttavia, il venditore non può ritenere di per sé risolto il contratto senza pronuncia giudiziale e chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per la risoluzione contrattuale, poiché questa condotta viola la regolazione dell’ARERA in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza.

In conclusione, le autorità competenti hanno chiarito le regole riguardanti le variazioni unilaterali dei contratti nel settore dell’energia. Queste regole mirano a proteggere i consumatori e a garantire una corretta applicazione delle normative vigenti.

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